IMU – TASI – TARI – IUC

IL PAGAMENTO DELL’IMU – IUC – TASI – TARI

 

  1. Normativa
  2. TASI:  Tassa sui servizi indivisibili
  3. TARI: Tassa sui servizi di gestione dei rifiuti urbani
  4. IUC – TASI – TARI
  5. Versamento dell’imposta TASI – TARI
  6. Le sanzioni
  7. La riscossione e l’accertamento

 

  1. La normativa di riferimento.

La Legge 27.12.2013, n. 147, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87/L (Legge di Stabilità 2014) ha istituito la IUC – imposta unica comunale, che comprende tre componenti:

  • L’IMU, introdotta dal DLgs. 14.03.2011 n. 23
  • La TASI, tassa sui servizi indivisibili offerti dai comuni, calcolata sulla base imponibile ai fini IMU e dovuta sia dai proprietari sia, in parte dall’eventuale conduttore (nel caso di immobili locati), in relazione a tutti i fabbricati, comprese le abitazioni principali e gli immobili adibiti ad uso strumentale delle imprese.Cosa sono i servizi indivisibili ? I servizi indivisibili dei Comuni sono i servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse pubblico. Esistono due tipi di servizi pubblici:
  • Definizione dei servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali: sono servizi rivolti a tutta la collettività indistintamente è non si può misurare l’utilità per il singolo individuo.
  • Definizione dei servizi divisibili e individualizzabili, anche detti speciali: sono quei servizi che vengono forniti a chiunque ne faccia richiesta, come ad esempio la scuola, il rilascio di certificati, domande, ecc.Rientrano pertanto nei servizi indivisibili dei Comuni, ad esempio:- pubblica sicurezza e vigilanza- tutela del patrimonio artistico e culturale- illuminazione stradale pubblica- servizi cimiteriali- servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico- servizi socio-assistenziali- servizio di protezione civile

    – servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.

    La TASI sostituisce la maggiorazione TARES introdotta nel 2013 e pari a euro 0,30 al metro quadrato.

    Tale maggiorazione, versata alla scadenza del 24 gennaio 2014, era destinata a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

    Dal 2014 alla copertura di tali costi è destinata la TASI.

    La base imponibile della TASI, e la base imponibile determinata ai fini IMU, ovvero basata sulla rendita catastale moltiplicata per gli appositi coefficienti.

    Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2014 rivalutate del 5 per cento, con i seguenti moltiplicatori:

    Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  con esclusione della categoria catastale A/10: 160.

    Fabbricati classificati nel gruppo catastale  B e  nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5: 140.

    Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10: 80.

    Fabbricati classificati nella categoria catastale D, esclusi quelli D5: 65.

    Fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5: 80.

    Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1: 55.

    Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili.
    TASI 2014 calcolo base imponibile Aree edificabili:

    Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore commerciale dell’area al 1° gennaio 2014. Tale valore, cd. venale, deve essere determinato dal contribuente che può avvalersi per la stima del valore, di un tecnico abilitato.
    TASI 2014 calcolo base imponibile Terreni agricoli:

    Per i terreni agricoli il calcolo della base imponibile utile ai fini di determinazione applicazione della TASI, il valore imponibile è dato applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio 2014 rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 mentre per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
    Sui terreni agricoli  posseduti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché siano condotti dagli stessi, il valore imponibile è calcolato solo sulla parte che eccede i 6000 euro con le seguenti riduzioni:

    70% dell’imposta sulla parte del valore che supera i 6000 euro e fino a 15500 euro;

    50% dell’imposta sulla parte del valore che supera i 15.500 euro fino a 25.500 euro;

    25% dell’imposta sulla parte del valore eccedente i 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

    La TASI, tassa sui servizi indivisibili offerti dai comuni, è calcolata sulla  stessa base imponibile determinata ai fini IMU ed è dovuta dai proprietari. Nel casi che gli immobili siano affittati, il  conduttore partecipa per una quota che varia tra il 10 e il 30% , a seconda di quanto stabilito dal Comune.

    L’autonomia dei Comuni. I Comuni stabiliscono le aliquote, la ripartizione tra proprietario ed occupante, stabiliscono le agevolazioni. Il regolamento adottato  dal Comune deve prevedere l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione, per ciascun di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta come disposto dall’art. 1. Co. 682 della Legge 147/2013. L’IMU è destinata alla copertura dei servizi indivisibili in generale, la TASI rappresenta un’entrata aggiuntiva. 

    Riassumendo

IUC

 

IMU

TASI

TARI

Abitazione principale Non dovuta. Dovuta solo per gli immobili A1/ – A/8 – A/9 Dovuta Dovuta (con le regole TARES)
Altri immobili Dovuta Dovuta Dovuta (con le regole TARES)
Ripartizione proprietario  inquilino L’IMU è solo a carico del proprietario La Tasi è a carico del proprietario e dell’inquilino per una quota che varia dal 10% al 30% A carico dell’inquilino come sempre avvenuto per la tassa rifiuti

 

  1. TASI:  Tassa sui servizi indivisibili La TASI è contenuta nell’art. 1 co. 669 e seguenti della Legge 147/2013 c.d. Legge di Stabilità.Le regole di applicazione sono stabilite dai singoli comuni con l’emanazione dei regolamenti.La TASI  entra in vigore dal 01.01.2014. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresi l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione, comunque dei terreni agricoli.La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, le aree scoperte e quelle edificabili.In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.I soggetti passivi sono:
  • Il titolare di diritto reale sull’immobile;
  • Gli occupanti dell’unità immobiliare, se diversi dai soggetti di cui sopra (esempio locatario).  La quota a carico dell’occupante varia dal 10% ala quota a carico dell’occupante varia dal 10% al 30% dell’ammontare complessivo della TASI ed è stabilita con regolamento comunale.  La restante parte è corrisposta dal titolare dei diritto reale sull’unità immobiliare.

L’unica eccezione alla ripartizione è prevista in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. In tal caso la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, e non anche dall’occupante.

Qualora i locali sono in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo.

Nel caso di immobili in leasing, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Le aliquote TASI

Per l’anno 2014 la legge istitutiva indica le seguenti aliquote:

  • aliquota standard: 1 per mille;
  • aliquota massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale( ai sensi dell’art. 9 co. 3-bis D.L. 557/1993): 1 per mille;
  • aliquota massima per gli altri immobili: 2,5 per mille.

Ultime modifiche apportate dal Governo Renzi.

Il Governo Renzi, ha apportato una fondamentale modifica alla normativa relativa alla TASI.

Le aliquote massime per il 2014 sono state già modificate con il D.L. 16 del 6.3.2014,  il quale prevede la possibilità per i Comuni di innalzare l’aliquota massima della TASI, per ciascuna tipologia di immobile, fino ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo.

L’innalzamento è stato disposto al fine di consentire le detrazioni  sulla prima casa previste ai fini IMU  per l’anno 2012. ( comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 28.2.2014).

Per cui i Comuni possono fissare le aliquote TASI 2014 entro le seguenti aliquote massime:

  • aliquota standard: 1,8 per mille ( 1 per mille + 0,8  per mille);
  • aliquota massima per fabbricati rurali ad uso commerciale (art.9 co. 3-bis D.L. 557/1993): 1,8 per mille (1 per mille + 0,8 per mille);
  • aliquota massima per gli altri immobili: 3,3 per mille (2,5 per mille + 0,8 per mille).

Con il D.L. 16/2014, è stato integrato il comma 677 della Legge di Stabilità 2014 ai sensi del quale, è  previsto un vincolo per la determinazione da parte del Comuni delle aliquote della TASI, ovvero che la somma delle aliquote TASI e IMU non deve superare l’aliquota massima attualmente prevista per l’IMU  (6 per mille per l’abitazione principale e 10,6 per gli altri immobili).

Riassumendo

Esenzioni e riduzioni

Eventuali esenzioni e riduzioni possono essere previste dal Comune e individuate con proprio regolamento , in quanto la Legge 147/2013 all’art. 1 co. 679, individua i casi in relazione ai quali le esenzioni e/o le riduzioni possono essere previste.

Esempio:

  • abitazione con un unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni  occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.
  1. TARI: Tassa sul servizio di gestione dei rifiuti urbani.   La disciplina della TARI è contenuta nella Legge  147/2013 art. 1 co. 641 e seguenti, e ricalca in buona parte la disciplina della TARES (Tassa sui rifiuti e servizi). La sua applicazione dovrebbe essere transitoria, in attesa di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti e conseguente tariffazione effettivamente commisurata al servizio reso (TARIP).Cenni storici – Dalla TARSU alla TARI. E’ del 1993 l’introduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), istituita con il Dlgs. N. 507/93.Successivamente è stata istituita la tariffa di igiene ambientale (TIA).La TIA, detta anche TIA1 o TIA Ronchi, dal nome del Decreto Ronchi (DLgs. 22/97) avrebbe dovuto sostituire progressivamente la TARSU.

    Quest’ultima restava comunque applicabile per un periodo transitorio, grazie a varie proroghe.

    Diversi Comuni si sono adeguati all’introduzione della TIA con specifici regolamenti.

    Altri hanno continuato ad applicare la TARSU fino alla fine del periodo transitorio.

    Nel mentre, il DLgs. 156/2006, ha introdotto la nuova TIA ambiente o TIA2.

    Con il decreto Salva Italia (DL n. 201/2011), è stata istituita la TARES che è entrata in vigore dal 01.01.2013, con la contestuale abolizione dei tributi TARSU, TIA1 e TIA2.

    La TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) prevedeva la copertura sia dei costi  relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, sia dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

    Da ultimo, ad un solo anno di distanza dall’entrata in vigore,  la TARES è sostituita dalla TARI, disciplinata dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013, art. 1 co. 641 e ss.), con alcune modifiche da parte del DL 28.2.2014.

    Per cui:

  • Entro il 30.04.2014: devono essere emanati  i criteri per una tariffa commisurata al servizio reso.  La legge di stabilità 2014, con la disciplina della TARI, fa riferimento esplicito al principio  “chi inquina paga”, come disposto dall’art. 14 delle direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.11.2008.
  • Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità e pertanto entro il 30.06.2014 dovrà essere emanato un regolamento  (su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), contenente i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo  del servizio, con l’obbiettivo  di attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Cosa sono i rifiuti urbani ?  Sono rifiuti urbani (art. 184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006):

  1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;
  2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità; l’assimilazione è disposta dal Comune in base a criteri fissati in sede statale;
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
  6. i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di sui alle lettere b), c) ed e).

Cosa sono i Rifiuti Urbani per Assimilazione?

Come si è visto, “urbani” sono in primo luogo i rifiuti domestici, ossia i rifiuti <<provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione>>, mentre sono speciali in particolare quelli provenienti da attività economiche (rifiuti agricoli, industriali, artigianali, da commercio e servizi).

Sono rifiuti urbani anche <<i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) (ossia non provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lett. g)>> (art. 184, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006).

In base al richiamato art. 198, comma 2,  lett. g):

• i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lett. e); quest’ultimo come modificato dal correttivo a sua volta prevede che

  sono inoltre di competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, con la precisazione che però:

non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico – allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 114 del 1998, ossia con superficie superiore a 450 m2 nei comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 750 m2 negli altri comuni. I previsti criteri statali di assimilazione debbono essere fissati con apposito decreto ministeriale, nelle more dell’emanazione del quale continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2 lettera d) e 57, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che a loro volta prevedevano l’emanazione di un apposito d.m. (peraltro mai emanato) e nelle more, l’applicazione delle previgenti disposizioni in materia (art. 57).

A tutt’oggi, quindi, sono ancora quelli di cui al D.P.R. n. 915 del 1982 e relative norme di attuazione i criteri di assimilazione sulla base dei quali i comuni possono stabilire che , ai fini della raccolta e dello smaltimento (quindi obbligo di conferimento al servizio pubblico ed assoggettamento alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006), determinati rifiuti non domestici di provenienza agricola, industriale, artigianale, commerciale e di servizi sono assimilati agli urbani divenendo rifiuti urbani ad ogni effetto.

Rifiuti Speciali assimilabili agli Urbani

La categoria dei rifiuti assimilati agli urbani, ovvero degli urbani per assimilazione, non va confusa con quella dei rifiuti speciali che, pur rimanendo tali, possono, per libera scelta di chi li ha prodotti o comunque li detiene, essere conferiti, in base ad apposita convenzione-contratto, al gestore del servizio pubblico ove lo stesso offra tale servizio.

Infatti è espressamente prevista tra le opzioni date al produttore di rifiuti speciali, per assolvere ai propri obblighi, quella del conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata  apposita convenzione (art. 188, comma 2, lett. c)), in alternativa con l’autorecupero o autosmaltimento, al conferimento ad imprese specializzate ed autorizzate e alla esportazione (come ultima istanza).

Perciò non vanno confusi i “rifiuti urbani per assimilazione” ed i rifiuti speciali che, restando tali, il gestore del servizio pubblico ha la facoltà di raccogliere (ed il produttore di conferirgli), chiaramente sul presupposto che siano compatibili e consimili ai rifiuti urbani. Per tali rifiuti non è dovuto il pagamento della “tariffa” venendo il corrispettivo stabilito nella convenzione da stipularsi tra il gestore del servizio e l’utente.

Presupposto e soggetti passivi della TARI

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comini condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

  1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica.
  2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà usufrutto, uso, abitazione o superficie.
  3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte dio uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi  o diritti derivanti del  rapporto tributario riguardante i locali e  le aree in uso esclusivo.

Base imponibile

Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. La base imponibile della TARI è pertanto data dalla superficie calpestabile, idonea alla produzione di rifiuti urbani.

Tale criterio della superficie catastabile vale per tutte le unità immobiliari  e precisamente:

  1. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano,
  2. per le unità immobiliari diverse da quelle ordinarie.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria e di futura revisione del catasto, ai sensi dell’art. 14 co. 9 del DL 6.12.2011 n. 201 e successive modificazioni, la superficie assoggettabile alla TARI  sarà pari all’ 80% di quella catastale determinata secondo i nuovi criteri.

Rifiuti speciali

La TARI non riguarda i rifiuti speciali.

Cosa sono i rifiuti speciali ?

I rifiuti speciali sono i rifiuti prodotti da industrie e aziende: si differenziano rispetto ai rifiuti urbani per il fatto che non vengono gestiti dalla pubblica amministrazione sulla base di contributi fiscali, ma vengono gestiti e smaltiti da un sistema di aziende private.

La gestione dei rifiuti speciali avviene sulla base di rapporti specifici e diretti che avvengono tra i produttori di rifiuti speciali (ovvero le aziende clienti) e i fornitori di servizi (ovvero gli impianti di smaltimento e tutti gli operatori che si occupano delle varie fasi di gestione del rifiuto: trasporto, servizio, gestione documentale, analisi, ecc.).

Cos’è il luogo di produzione ?

E’ l’area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e prevalente dei rifiuti stessi ( aree di produzione industriale, laboratori, specifici reparti di strutture sanitarie, ecc ).

Tariffe

La tariffa è stabilita dal  Comune (DPR 27.12.99, n. 158 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).  

Tale regolamento prevede che:

  1. la tariffa di riferimento  rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti  locali (art. 2 DPR 158/99);
  2. sulla base della tariffa di riferimento di cui sopra, gli  enti locali individuano  il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in  relazione al piano finanziario degli interventi relativi  al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento  della produttività della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato (art. 3 co. 1 DPR 158/99);
  3. la tariffa è composta  da una parte fissa, determinata in relazione alle corrispondenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi  ammortamenti, e da una parte variabile , rapportata alle quantità di rifiuti  conferiti, al servizio fornito e all’entità  dei costi di gestione (art. 3 co.2 DPR 158/99).

In alternativa ai criteri ci cui al DPR 158/99 e nel rispetto  del principio <<chi inquina paga >>  (art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.11.2008), può commisurare la tariffa alle quantità e qualità  medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività  svolte nonché al costo  del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo  del servizio per unità di superficie imponibile accertata , previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio, compresi anche i costi dello smaltimento dei rifiuti in discarica (art. 15 DLGS 13.1.2003 n. 36), ed esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali .

Per i comuni che hanno già realizzato sistemi di misurazione  puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.

Esclusione

Sono escluse dal pagamento della TARI:

  1. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
  2. le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano occupate e detenute in via esclusiva;
  3. I locali sui quali si formano (in via esclusiva o prevalente) rifiuti speciali, che devono essere smaltiti dai relativi produttori a proprie spese e con l’osservanza della normativa vigente in materia.

Riduzione ed esenzioni

Il comune con proprio regolamento può provvedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

  1. abitazione con unico occupante;
  2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  3. locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale  o ad uso non continuativo , ma  ricorrente;
  4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
  5. fabbricati rurali aduso abitativo.

Il comune può deliberare ulteriori ipotesi  di riduzioni ed esenzioni (già previste dalla TARES).

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera.

L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI , rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

  1. IUC – TASI E TARI  

In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del  possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili al tributo. (Legge 147/2013).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Qualora intervengano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell’imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

Per la dichiarazione  relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Ai fini della TARI, restano ferme  le superfici già dichiarate o  accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale (TIA1 o TIA2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

  1. Versamento

Ogni Comune dovrà individuare il numero delle rate e le relative scadenze. Devono essere previste almeno due rate con scadenza semestrale.

I termini possono essere anche differenziati relativamente alla TASI e alla TARI.

E’ comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

Il versamento della TASI  e della TARI  deve essere effettuato tramite il mod.F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale. 

L’art. 1 co. 688 L. 147/2013 cita quanto segue: E’ prevista la possibilità di pagamento della Tasi e delle Tari con altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale).  Tuttavia il DL 6.3.2014 n. 16 ha successivamente modificato l’art. 1. Co. 688, escludendo ai fini della TASI, la possibilità di utilizzare servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, per consentire all’Amministrazione finanziaria di disporre dei dati in tempo reale.

Con riguardo alla TARI, resta ferma la possibilità di utilizzare tali strumenti di pagamento per la tassa rifiuti. 

  1. Sanzioni
  • Art. 13 DLgs. 471/1997, L. 147/2013 art. 1 co. 695. 

Omesso/insufficiente versamento  = sanzione del 30%

  • L. 147/2013 art. 1 co. 696 Omessa presentazione della dichiarazione:
    • sanzione: dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50,00 €uro.
  • L. 147/2013 art. 1 co. 697

Dichiarazione infedele:

    • sanzione: dal 50% al 100% con un minimo di 50,00 €uro.
  • L. 147/2013 art. 1 co. 698Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario del Comune entro  60 giorni dalla notifica:
    • sanzione: da 100,00 a 500,00 €uro

Le predette sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il  termine di proposizione del ricorso (60 giorni), il contribuente provvede al pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (cosiddetta “acquiescenza”).

  1. Riscossioni ed accertamento

La Legge di Stabilità prevede che l’accertamento e la riscossione della TARI e della TASI possono continuare ad essere affidate ai soggetti già incaricati  alla riscossione rispettivamente della TARES e dell’IMU.

Il DL 6.3.2014 n. 16, con riferimento alla riscossine della TASI, precisa che la riscossione può essere affidata ai soggetti che gestivano la riscossione della TARES fino alla scadenza del contratti in essere al 31.12.2013.  

Il Comune designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso  quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,  nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Al fine della verifica del corretto  assolvimento  degli  obblighi  tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente , richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

In caso di accesso, Il Comune deve rispettare un preavviso di almeno sette giorni.

Art. 2729 del CC. (In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento  può essere effettuato  in base a presunzioni semplici). – Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

 

Distinti saluti – Dott. Andrea Golia