EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Dott. Rag.  Andrea Golia – Commercialista – Revisore Legale

Rag. Stefania De Vettori – Tributarista

10094 Giaveno (To) Viale Regina Elena, nr. 35

10055 Condove (To) Piazza Martiri della Libertà, nr. 1

Tel. – Fax.: 011.9378765

e-mail: goliastudio@gmail.com

pec: andreadomenico.golia@cgn.legalmail.it

www.studiogolia.it

Giaveno, 18/03/2020

Gentile Cliente,

la presente circolare per informarla delle nuove disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020, in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Misure per imprese.

  1. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

(Art. 27) ai liberi professionisti, titolari di Partita Iva, alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600,00 €uro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

L’indennità è erogata dall’Inps previa domanda.

  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago – Assicurazione generale obbligatoria.

(Art. 28) Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600,00 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

L’indennità è erogata dall’Inps previa domanda.

  • Indennità lavoratori del settore agricolo.

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00.

L’indennità è erogata dall’INPS.

  • Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASp1 e DIS-COLL.

(Art. 33) I termini per la presentazione delle domande di disoccupazione NASp1 e DIS-COLL, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

  • Disposizioni in materia di terzo settore.

(Art. 35) Le disposizioni del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, sono state posticipate al 31/10/2020.

  • Sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.

(Art. 37) Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020.

N.B.: la sospensione riguarda solo ed esclusivamente le categorie di contribuenti già identificate dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ovvero:

  • Imprese turistico-ricettive
  • Agenzie di viaggio e turismo
  • Tour operator
  • Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
  • Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi
  • Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
  • Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
  • Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
  • Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
  • Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  •  soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
  • Saldo IVA da dichiarazione annuale 2019.

La scadenza originaria è entro il 16 marzo 2020, in virtù del decreto salva Italia, è stata prorogata al 20 marzo 2020 senza sanzioni e interessi.

Per coloro, i quali, non rientrano nelle categorie elencate di cui al punto 5, continueranno a pagare il saldo iva, nelle rate indicate nella dichiarazione iva annuale.

  • Rimessione in termine per i versamenti.

(Art. 60) Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza al 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

  • Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

(art. 61) per le categorie elencate al punto 5, i versamenti sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

  1. Credito d’imposta per botteghe e negozi.

(Art. 65) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

  1. Sospensione dei termini relativi alle attività degli uffici degli enti impositori.

(Art. 67) sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono altresì sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.

Attualmente, non rientrano della disposizione, le rate relative agli avvisi bonari in corso di rateazione.

  1. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione.

(Art. 68) A seguito del decreto Cura-Italia l’Agenzia chiude quindi gli sportelli.    

Sono sospesi i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo fino al 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020.

Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione.

Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del saldo e stralcio.

  1. Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.

(Art. 88) Le disposizioni di cui all’art. 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6.

A seguito dell’adozione delle misure di cui all’art. 2, comma 1, lettere b/ e d/ del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietto di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

  1. Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo.

(art. 95) Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020.

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

  1. Indennità collaboratori sportivi.

L’indennità di cui all’art. 27 è riconosciuta da Sport e Salute Spa, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute Spa che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

  1. Differimento di termini amministrativo-contabili.

(art. 107) E’ differito al 30/06/2020 il termine di approvazione dei bilanci delle società di capitali, relativo all’anno d’imposta 2019, ordinariamente fissato al 30/04/2020.

  1. Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti.

E’ prorogata al 30 giugno 2020 la presentazione del MUD.

  1. Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa” c.d. Fondo Gasparrini.

(art. 54) per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto Legge, l’ammissione ai benefici del fondo è esteso ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Il decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, ha emanato le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

  • Art.49 Fondo centrale di garanzia di piccole e medie imprese
  • Art.51 Misure del contenimento dei costi per le piccole e medie imprese della garanzia dei confidi di cui all’art. 112 del T.U.B.
  • Art.55 Misure di sostegno finanziario alle imprese
  • Art.56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia COVID-19
  • Art.57 Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia.

Per esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari, relativi a pagamento di finanziamenti, o rate di canoni di leasing, dovrete contattare il vostro istituto di credito.

Per nuovi finanziamenti alle imprese e accessi al credito bancario, lo Studio Golia, sarà in grado di fornirvi maggiori delucidazioni in merito, nei prossimi giorni.

Registratore telematico di cassa.

All’apertura dell’attività, prima di emettere il primo documento commerciale, è necessario generare un flusso di assenza di dati. Si consiglia, di verificare le istruzioni dell’apparecchio utilizzato.

Lo studio, vi terrà aggiornato sulle disposizioni relative alla richiesta di contributi, finanziamenti e accesso al credito bancario.

Un cordiale saluto.