LA FINANZIARIA 2014 – LEGGE 27.12.2013, N. 147
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2014 – c.d. Legge di stabilità 2014.
Le principali disposizioni in materia fiscale sono:
- l’obbligo di pagare i canoni di locazione ad uso abitativo con mezzi tracciabili;
- il ripristino del regime di determinazione fondiaria del reddito per le società agricole;
- l’aumento della detrazione IRPEF relativa al lavoro dipendente;
- la deduzione IRAP per l’incremento della base occupazionale:
- la proroga delle detrazioni del 50% e del 65% fino al 31.12.2014 e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici;
- la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni;
- la rivalutazione dei terreni e partecipazioni al 01.01.2014;
- le nuove regole di deduzione dei canoni di leasing;
- le perdite su crediti;
- il visto di conformità dei crediti IRPEF/IRES/IRAP;
- la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo;
- ICU – nuova imposta unica comunale comprendente IMU – Tasi (tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa rifiuti);
- autotrasportatori e fatturazione;
- il regime iva relative alla prestazioni rese da cooperative sociali;
- la somministrazione di alimenti e bevande tramite i distributori automatici;
- Il pagamento dei canoni di locazione su immobili abitativi.
In deroga al limite di €uro 1.000,00 relativo al pagamento in contanti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/97, è stato disposto l’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione relativo agli immobili abitativi, a prescindere dall’importo del canone, con mezzi di pagamento diversi dal contante, ovvero con bonifico bancario, assegni etcc… al fine di garantire la tracciabilità dell’operazione.
Detta disposizione non si applica per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.
- Il ripristino del regime di determinazione fondiaria del reddito per le società agricole.
Per le società agricole, è stata ripristinata la possibilità di determinare il reddito con le modalità fondiarie ai sensi dell’art. 32 del TUIR.
- L’aumento della detrazione IRPEF relativa al lavoro dipendente.
E’ stata modificata la detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 13, comma 1 del TUIR.
La detrazione viene rideterminata come segue:
- per un reddito complessivo non superiore ad €uro 8.000,00 = detrazione spettante €uro 1.880,00
- per un reddito superiore ad €uro 8.000,00 ma non ad €uro 28.000,00 = €uro 978,00 + ( 902,00 x €uro 28.000,00 – reddito complessivo / €uro 20.000,00);
- per un reddito superiore ad €uro 28.000,00 ma non ad €uro 55.000,00 = €uro 978,00 x €uro 55.000,00 – reddito complessivo / €uro 27.000,00);Vengono abrogati gli incrementi della detrazione, previsti dal comma 2 dell’art. 13, in presenza di un reddito complessivo superiore ad €uro 23.000,00 e fino ad €uro 28.000,00).
- La deduzione IRAP per l’incremento della base occupazionale.
Essendo stato modificato l’art. 11 comma 4-quater del D. Lgs. N. 446/97, per l’anno d’imposta 2014, è prevista una nuova deduzione IRAP dal costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
La deduzione spetta fino ad €uro 15.000,00 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all’incremento complessivo del costo del personale dipendente di cui alla voce B.9 e B.14 del conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi.
- Proroga delle detrazioni del 50% e del 65% fino al 31.12.2014 e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
E’ stata disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF / IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo dal 06.06.2013 – 31.12.2014 e del 50% per le spese sostenute dal 01.01 al 31.12.2015.
Per gli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui è composto il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 30.06.2015 anziché 30.06.2014 e del 50% per le spese sostenute dal 01.07.2015 al 30.06.2016.
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, essendo stato modificato l’art. 16 del DL n. 63/2013, è stata disposta una proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di €uro 96.000,00 per gli interventi di recupero edilizio.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.06.2012 – 31.12.2014 e nella misura del 40% per le spese sostenute dal 01.01 al 31.12.2015.
La detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche su immobili ed edifici siti in zone sismiche ad alta pericolosità e riferite a costruzioni adibite ad abitazioni principali a ad attività produttive, spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014 e del 50% per le spese sostenute dal 01.01. al 31.12.2015.
La detrazione del 50% relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici, è stata prorogata al 31.12.2014.
La detrazione, è riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per forni).
- Rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazione.
Viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.
Tale rivalutazione, viene riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato a capitale o in un’apposita riserva (in sospensione d’imposta).
Su tale riserva, è possibile provvedere all’affiancamento (anche parziale) mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dei redditi e Irap nella misura del 10%.
Ai fini fiscali, (dal 2016) vi è un versamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
Ai fini della cessione, o di assegnazione ai soci o autoconsumo o di destinazione di finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del 4^ esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plusvalenza viene calcolata al costo del bene antecedente la rivalutazione.
Le imposte sostitutive derivanti dalla rivalutazione, dovranno essere versate in tre rate annuali senza interessi entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi. Dette imposte, possono essere compensate con eventuali crediti disponibili.
- la rivalutazione dei terreni e partecipazioni al 01.01.2014.
E’ stata riaperta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi e di acquisto di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto alla data del 01.01.2014 non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, enti non commerciali.
Entro il 30.06.2014, bisogna provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell’imposta pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Possono redigere la perizia di stima per quanto riguarda le partecipazioni i Dottori Commercialisti ed esperti contabili, il revisore legale dei conti, il perito iscritto alla CCIAA ex R.D. n. 2011/34.
Per quanto riguarda i terreni possono redigere la perizia gli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, i periti iscritti alla CCIAA ex R.D. n. 2011/34.
La perizia può essere asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, presso l’ufficio del Giudice di Pace, o da un notaio.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione entro il 30.06.2014, oppure in tre rate annuali di uguale importo alle scadenze del 30.06.2014 – 30.06.2015 + interessi del 3% annuo, 30.06.2016 + interessi del 3% annuo.
Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando i codici tributo 8055 – 8056.
- Le nuove regole di deduzione dei canoni di leasing.
I canoni di leasing, possono essere dedotti ai sensi del comma 7 dell’art. 102 del TUIR.
- Perdite su crediti.
La Legge finanziaria, avendo modificato l’art. 101 comma 5 del TUIR, ha previsto che ai fini delle deducibilità delle perdite su crediti, ci deve essere la sussistenza di elementi certi e precisi.
Detto ciò, è stata riconosciuta la piena deducibilità delle perdite su crediti iscritte in bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali.
L’art. 101 comma 5 del TUIR dispone che le perdite sui crediti diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 106 sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite di crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182 . bis del regio decreto 16.3.1942 , n. 267 (legge fallimentare). Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento e del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a €uro 5.000,00 per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e non superiore ad €uro 2.500,00 per le altre imprese.
Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
- Visto di conformità dei crediti IRPEF/IRES/IRAP.
L’utilizzo in compensazione di crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori ad €uro 15.000,00 annuo, richiede l’apposizione del visto di conformità come disposto dall’art. 35 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione.
Detta disposizione si applica già per i crediti 2013, utilizzabili nel 2014.
- Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo.
Viene riconosciuta la possibilità di estinguere senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013 tramite il pagamento di quanto iscritto a ruolo o del relativo ammontare del debito residuo, dell’aggio a favore degli Agenti della riscossione.
La definizione viene riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ed affidati al concessionario per la riscossione fino al 31.10.2013.
La definizione, si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto entro la data del 28.02.2014.
La riscossione delle somme iscritte a ruolo, rimane sospesa fino al 15.03.2014.
- Imposta comunale unica (IUC).
Tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Tassa sui rifiuti (TARI).
L’imposta comunale unica (IUC), si basa su due aspetti impositivi:
- il possesso di immobili;
- l’erogazione e fruizione dei servizi comunali.Tale imposta si compone di due componenti:
- primo componente l’IMU che ha natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, ad esclusione dell’abitazione principale;
- il secondo componente, si riferisce ai servizi che a sua volta si suddivide in:
- TASI (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune;
- nella TARI (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani che abroga la TARES
IUC – Imposta comunale unica
Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina che regolamenta la disciplina dell’IUC con riferimento alle singole imposte (TARI e TASI).
Ai contribuenti ovvero ai soggetti passivi d’imposta è prevista la presentazione della dichiarazione IUC entro il 30.06 dell’anno successivo alla data di inizio del possesso dell’immobile assoggettato alla nuova imposta. Detta dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi.
Se intervengono variazioni dei dati che portano ad un calcolo diverso dell’ammontare dell’imposta, si dovrà presentare una nuova dichiarazione IUC entro il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
Il versamento dell’imposta va effettuato tramite il modello F24 o con bollettino di c/c postale.
Spetta al Comune individuare il numero delle rate ed i relativi termini di pagamento.
Le sanzioni in materia di IUC, sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni) il contribuente provvede al pagamento dei tributi, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
TARI – Tassa sui rifiuti
Il presupposto della TARI è il possesso a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, a produrre rifiuti urbani.
Dal presupposto della TARI, sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, c.c. non detenute o occupate in via esclusiva.
Qualora la detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dell’anno, la TARI è dovuta dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
In attesa delle procedure di acquisizione dei dati fiscali tra Comuni ed Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte al Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è rappresentata da quella calpestabile.
Per superficie calpestabile, viene presa a riferimento quella dichiarata ed accertata dai precedenti prelievi sui rifiuti ai fini della determinazione della TARSU /TIA1/TIA2/TARES.
La TARI è corrisposta in base ai criteri determinati dal DPR n. 158/99 nel rispetto del principio di chi inquina paga.
Il Comune può provvedere a determinare delle riduzioni o delle esenzioni nel caso di:
- abitazione con un unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di sei mesi all’anno;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.Nel caso di occupazioni temporanea per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno, la TARI è dovuta in base alla tariffa giornaliera che si misura con sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti – per quei Comuni che hanno realizzato detti sistemi di misurazione.
TASI – Tributo per i servizi indivisibili
Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, le aree scoperte, le aree edificabili a qualunque uso adibiti.
Nel caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario alla data della stipula del contratto di leasing e per tutta la durata dello stesso.
Sono escluse dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva.
E’ altresì esclusa dall’imposta la detenzione temporanea dell’immobile per una durata non superiore a sei mesi nel corso dell’anno. La tasi è dovuta soltanto dal possessore o detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
La base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU.
L’Aliquota base della TASI è pari all’ 1%o.
Il Comune con specifica delibera, potrà ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
Determinare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013.
IMU
L’IMU è applicata a regime dal 2014.
L’IMU dal 2014 non è applicabile alla abitazione principale con esclusione delle categorie di A/1, A/8 e A/9.
Per le abitazioni principali soggette ad IMU, risulta applicabile la detrazione di €uro 200,00.
E’ stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di €uro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale.
Per i terreni agricoli, per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, è ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile.
Per i fabbricati rurali strumentali, dal 2014, l’Imu non è dovuta.
Il termine di versamento del conguaglio Imu è prorogato al 24.01.2014 relativamente agli immobili per i quali è stata disposta l’abolizione limitata del versamento della seconda rata Imu 2013 qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell’aliquota Imu 2013 rispetto a quella base con conseguente obbligo del contribuente di versare il 40% di tale differenza.
E’ stato prorogato al 24.01.2014 il versamento della maggiorazione standard TARES pari al €uro 0,30 per mq qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.
Per il 2013 è prevista la deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo nella misura del 30% dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Dal 2014 la deducibilità passa al 20%.
Dal periodo d’imposta 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettabile ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%.
Nel caso di versamenti errati, già con riferimento al 2012, è previsto quanto segue:
Versamento al Comune diverso da quello competente. Il Comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito della comunicazione del contribuente, deve riversare l’IMU indebitamente percepita al Comune competente.
Versamento superiore al dovuto. Il contribuente deve presentare istanza di rimborso al Comune.
Versamento allo Stato di somme dovute al Comune. Il Comune, anche su comunicazione del contribuente, dà comunicazione al MEF che procede alla regolazione tra Stato e Comune.
Versamento al Comune di Somme dovute allo Stato. Il contribuente, in assenza di somme da chiedere a rimborso, deve presentare una comunicazione al Comune, a seguito della quale quest’ultimo provvede a riversare quanto dovuto dall’Erario.
- Autotrasportatori.
Ai sensi dell’art. 83 bis del DL n. 112/2008, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può essere superiore a 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.
E’ stato soppresso l’obbligo, per gli autotrasportatori, di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento della prestazione.
- Regime iva per le prestazioni rese da cooperative sociali.
La legge di stabilità ha abrogato il n. 41 bis tabella A/II DPR n. 633/72 che prevedeva l’applicazione dell’aliquota iva del 4% alle prestazioni socio sanitarie, educative, ecc. rese in favore degli anziani ed inabili, adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS , ecc. rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
Ha inserito il nuovo n. 127 – undevicies alla tabella A/III DPR n. 633/72 in base al quale le prestazioni socio – sanitarie assistenziali ed educative di cui ai numeri 18 – 19 – 20 – 21 – 27 ter dell’art. 10 primo comma sono soggette all’aliquota del 10% se rese da parte di cooperative sociali e loro consorzi.
Ha eliminato le cooperative sociali di cui alla Legge 381/91, la possibilità di optare per l’esenzione iva delle predette prestazioni.
Il Legislatore modifica tale disciplina, stabilendo l’applicazione dell’aliquota iva del 4% esclusivamente alla cooperative sociali.
- Somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici.
L’aliquota IVA viene incrementata dal 4% al 10% a decorrere dal 01.01.2014.
Lo studio ringrazia per l’attenzione riservatagli.
Distinti saluti – Dott. Andrea Golia